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Fake News, disinformazione e prospettive giuridiche

Premessa

Il problema della disinformazione è da tempo ampiamente dibattuto (oggi si usa molto in senso omnicomprensivo il termine  inappropriato di “Fake News”) e altrettanto diffusa è la convinzione che la colpa di tutto sia di questa incontrollata ed incontrollabile Internet…

La storia però ci racconta cose diverse. Le informazioni false, il sensazionalismo, la menzogna sono prodotti dell’umano  (e del divino) essere, fin dalla mitologia dei tempi antichi, dal peccato originale, storia di un Dio un po’ voyeur che nascondeva ai suoi ospiti il fatto che fossero ignudi.

Per venire a tempi più recenti, alle origini dell’industria dell’informazione, con la nascita dei giornali, il problema si presentò fin da subito , con le lotte a colpi di sensazionalismo e notizie false, tra William Randolph Hearst,proprietario del il New York Journal ed il più rinomato Joseph Pulitzer editore del New York World.

Il pubblico della Mela era un pubblico ristretto e benestante e per conquistarlo tra i due si scatenò una vera e propria guerra a colpi di notizie spesso gonfiate se non del tutto inventate, tanto che gli stessi lettori definirono quella tipologia di informazione “Yellow Journalism“.

Oggigiorno, come dicevamo, opinione diffusa è che la colpa della disinformazione sia della rete e, pertanto,  da tutte le parti politiche e della società civile, si leva  la richiesta di una rete “regolamentata”, incardinata in norme precise e severe.

Vediamo pertanto qual è la situazione attuale e le misure che si stanno mettendo in campo a livello nazionale ed europeo.

Disinformazione e status quo normativo

Nonostante le proposte di una legislazione ad hoc, ad oggi in Italia, non esiste una normativa apposita per contrastare in modo mirato la diffusione delle notizie false e scoraggiarne gli autori.

Questo significa che ogni anomalia va analizzata singolarmente e che il giudice deve inquadrare la notizia in una delle fattispecie delittuose già previste nella nostra legislazione. Per questo non si può indicare in maniera generale quali sono le sanzioni per gli autori delle bufale, ma bisogna distinguere caso per caso.

La normativa esistente contiene numerose leggi e misure sanzionatorie in relazione alla diffusione di notizie false, in particolare quando connesse ad uno specifico ed illecito obiettivo.

Pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico

Si parte dall’art.656 c.p., che sanziona con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad € 309, chi pubblica o diffonde una notizia “falsa, esagerata o tendenziosa” idonea a turbare l’ordine pubblico.

Procurato allarme presso l’Autorità

L’art. 658 c.p., punisce, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516, tutti coloro i quali «annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti» susciti allarme presso Autorità o esercenti di pubblico servizio.

Abuso della credulità popolare

L’art. 661 c.p., prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000, per chiunque “pubblicamente cerca con qualsiasi impostura” di abusare della credulità popolare, ove dal predetto fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico.

Diffamazione

La lesione dell’altrui reputazione è tutelata con la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p., che nel caso di specie si manifesterà nella sua forma aggravata, prevista al terzo comma, poiché l’offesa veicolata online è pacificamente veicolata con un “mezzo di pubblicità”, tale da giustificare la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad € 516.

Delitti contro l’economia pubblica

Costituisce una specifica fattispecie giuridica, quella dei  (Libro II – Titolo VIII – Capo I), l’art. 501 c.p., che prevede il reato di “Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, comunemente noto come “Aggiotaggio”.

In tale fattispecie, la condotta di divulgazione di notizie false esagerate o tendenziose è punita con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a 25.822, laddove sia realizzata con dolo specifico «al fine di turbare il mercato interno …». La causazione dell’alterazione del prezzo di merci o valori costituisce una circostanza aggravante.

La concorrenza sleale

Infine, una notizia falsa può integrare gli atti di concorrenza sleale previsti dal Codice civile all’articolo 2598. Ciò accade quando con essa si vuole screditare i prodotti altrui diffondendo informazioni menzognere sulle caratteristiche di determinati beni o servizi. Anche un’informazione vera può integrare questa condotta quando la notizia viene strumentalizzata al fine di screditare la professionalità altrui o la qualità dei suoi prodotti.

Giornalisti e notizia false o tendenziose

Per il giornalista che diffonde notizie false, ove non siano integrati i reati o le irregolarità già descritte, l’unica forma di responsabilità è di tipo deontologico e la eventuale sanzione di tipo disciplinare: in buona sostanza, il suo ordine di appartenenza potrà prendere dei provvedimenti che arrivano alla sospensione o alla radiazione dall’ordine stesso. (ricordiamo ad esempio il caso del giudice Mesiano dove il direttore di VideoNews, Claudio Brachino, fu sospeso per due mesi su provvedimento dell’ordine della Lombardia)

Appare chiaro che tutto questo sistema di norme esistenti, viene applicato ed adattato al mondo dell’informazione digitale, a volte con difficoltà, in quanto i sistemi digitali della comunicazione in rete presentano spesso peculiarità ed aspetti non facilmente riscontrabili in sede di legittimità nell’attuale sistema normativo.

Il parlamento italiano ha avviato l’analisi e discussione, a partire dal 2019, di un disegno di legge attualmente in trattazione in Commissione Affari Costituzionali del Senato, già approvato in prima lettura alla Camera, per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Tuttavia la costituzione di questo strumento consultivo appare ben lontana dalla sua definizione.

Nel testo in esame al Senato, già soggetto a numerosi emendamenti, si attribuiscono a tale Commissione una serie di compiti, che senza pretesa di esaustività, di seguito si sintetizzano:

  1. indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digi- tali, di seguito denominate « attività di disinformazione », anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
  2. verificare se le attività di disinformazione siano riconducibili a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo premeditato di manipolare l’informazione e di condizionare l’opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
  3. verificare le attività di disinformazione compiute in materia sanitaria e gli eventuali effetti prodotti;
  4. verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell’emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
  5. verificare se l’attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incita- mento alla discriminazione o alla violenza;
  6. ferma restando la disciplina applicabile per i casi di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale, in particolare di portali, siti internet e piattaforme digitali;
  7. verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull’attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
  8. verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, e, in particolare, se l’ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia;
  9. verificare l’esistenza e l’idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vi gente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l’utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;
  10. verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, ferme restando le prerogative e le competenze dell’Ordine dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e del regolamento di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, la possibilità dell’adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei media e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dalle attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
  11. verificare l’esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto alle attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull’importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all’accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell’insegnamento scolastico dell’educazione alla cittadinanza digitale, nell’ambito di quello dell’educazione civica, e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l’innova- zione tecnologica;
  12. valutare l’opportunità di proporre l’adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali;
  13. valutare l’opportunità di proporre l’adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, volte a contrastare l’attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all’utilizzo dei media tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme tecnologi- che analogiche o digitali;
  14. valutare l’opportunità di indicare iniziative normative volte al rafforzamento degli strumenti di regolazione e controllo applicabili alle piattaforme digitali;
  15. valutare l’opportunità di proporre la promozione attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, anche in collaborazione con l’Ordine nazionale dei giornalisti, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell’accesso responsabile alle notizie;
  16. valutare l’opportunità di proporre l’adozione di iniziative di carattere normativo e regolamentare per contrastare il fenomeno del deepfake, ossia la modellazione elettronica del linguaggio al fine di diffondere contenuti audio o video ingannevoli.

Il 4 aprile 2020, in pieno lockdown, venne istituita dalla Presidenza del Consiglio un’Unità di monitoraggio (task-force) per il contrasto della diffusione delle fake news relative alla Covid19 sul web e sui social network.
La buona volontà non è mai mancata e dopo numerose video conferenze, chat Whatsapp e telefonate, il gruppo di consulenti esterni aveva stilato una serie di proposte raggruppate in tre ambiti di intervento rese pubbliche sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. È mancato tuttavia un riscontro concreto da parte delle istituzioni e, sebbene l’Unità sia ancora in carica, al momento sembra del tutto inattiva.

Unione Europea, disinformazione e regolamentazione

L’Unione Europea, da sempre sensibile alle tematiche e problematiche generate da questo ecosistema digitale sta mettendo in campo diverse azioni e proposte, oggi confluenti in due iniziative legislative per aggiornare le norme che disciplinano i servizi digitali nell’UE: il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). 

In sostanza si parte dal concetto macroeconomico di “mercato digitale” all’interno del quale si configurano i servizi forniti dalle grandi piattaforme digitali, quali Facebook, Amazon, Google,  per giungere ad analizzare  i ruoli delle varie parti in causa e definirne responsabilità e doveri anche nella gestione di problematiche quali appunto la disinformazione, l’odio online, cyberbullismo, ed altri fenomeni deleteri che vengono riscontrati in questi ambienti.

Il DSA e il DMA si pongono due obiettivi principali:

  • creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali;
  • stabilire condizioni di parità per promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.

 

Le regole specificate nel Digital Services Act riguardano principalmente gli intermediari e le piattaforme online. Ad esempio, mercati online, social network, piattaforme di condivisione di contenuti, app store e piattaforme di viaggio e alloggio online.

Il Digital Markets Act include regole che regolano le piattaforme online gatekeeper. Le piattaforme gatekeeper sono piattaforme digitali con un ruolo sistemico nel mercato interno che fungono da colli di bottiglia tra imprese e consumatori per importanti servizi digitali.

Alcuni di questi servizi sono contemplati anche nel DSA, ma per ragioni diverse e con diverse tipologie di disposizioni.

Scrive l’Unione Europea:

“[…] Lo sviluppo rapido e diffuso dei servizi digitali è stato al centro dei cambiamenti digitali che hanno un impatto sulle nostre vite. Sono apparsi molti nuovi modi per comunicare, fare acquisti o accedere alle informazioni online e sono in continua evoluzione. Dobbiamo garantire che la legislazione europea si evolva con loro.

Le piattaforme online hanno creato vantaggi significativi per i consumatori e l’innovazione e hanno aiutato il mercato interno dell’Unione europea a diventare più efficiente. Hanno inoltre facilitato gli scambi transfrontalieri all’interno e all’esterno dell’Unione. Ciò ha aperto nuove opportunità a una varietà di imprese e commercianti europei, facilitando la loro espansione e l’accesso a nuovi mercati.

Sebbene vi sia un ampio consenso sui benefici di questa trasformazione, i problemi che ne derivano hanno numerose conseguenze per la nostra società ed economia. Una delle principali preoccupazioni è il commercio e lo scambio di beni, servizi e contenuti illegali online. I servizi online vengono anche utilizzati in modo improprio da sistemi algoritmici manipolativi per amplificare la diffusione della disinformazione e per altri scopi dannosi. Queste nuove sfide e il modo in cui le piattaforme le affrontano hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali online. […]”

Le proposte di regolamento sono state presentate dalla Commissione UE il 15 dicembre 2020 ed ora seguono l’iter legislativo, che potrebbe anche durare anni.

Fonte: sito Ufficiale dell’Unione Europea

Le nuove regole sono  mirate ad una logica di proporzionalità, promuovono l’innovazione, la crescita e la competitività e facilitano l’espansione di piattaforme, PMI e start-up più piccole.

Le responsabilità di utenti, piattaforme e autorità pubbliche vengono riequilibrate secondo i valori europei, mettendo al centro i cittadini.

Obiettivi in generale:

  • Proteggere meglio i consumatori e i loro diritti fondamentali online
  • Stabilire una forte trasparenza e un chiaro quadro di responsabilità per le piattaforme online
  • Promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività all’interno del mercato unico

 

Per i cittadini:

  • Trasparenza delle norme sulla moderazione dei contenuti
  • Informazioni significative sulla pubblicità e sugli annunci pubblicitari mirati: chi ha sponsorizzato l’annuncio, come e perché è mirato su un utente
  • Informazioni chiare sul motivo per cui i contenuti vengono raccomandati a un utente
  • Diritto degli utenti di optare per la non ricezione (“opt-out”) di suggerimenti sui contenuti basati sulla profilazione
  • Adesione delle piattaforme ai codici di buone pratiche come misura per attenuare i rischi
  • Migliore accesso ai dati per autorità e ricercatori al fine di comprendere meglio la viralità online e il suo impatto, con l’obiettivo di ridurre i rischi per la società

 

Per le piattaforme:

  • Misure per contrastare merci, servizi o contenuti illegali online, come un meccanismo che permette agli utenti di segnalare tali contenuti e consente alle piattaforme di collaborare con “segnalatori attendibili”.
  • Nuove norme sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a identificare i venditori di merci illegali.
  • Garanzie efficaci per gli utenti, tra cui la possibilità di contestare le decisioni prese dalle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti
  • Misure in materia di trasparenza di ampia portata per le piattaforme online, anche rispetto agli algoritmi utilizzati per i suggerimenti
  • Obbligo per le piattaforme di grandi dimensioni– ovvero quelle che raggiungono oltre il 10% della popolazione dell’UE – di prevenire abusi dei loro sistemi realizzando interventi basati sui rischi e tramite audit indipendenti mirati sulle proprie attività di gestione del rischio
  • Ricercatori specializzati avranno accesso ai datidelle piattaforme principali, per analizzarne il funzionamento
  • Appositi codici di condotta e norme tecnicheaiuteranno le piattaforme a conformarsi alle nuove norme
  • Tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel mercato unico, sia stabiliti nell’UE che al di fuori dell’UE, dovranno rispettare le nuove norme
  • Creazione di una struttura di vigilanza adeguata alla complessità dello spazio online: gli Stati membri svolgeranno il ruolo principale, sostenuti da un nuovo comitato europeo per i servizi digitali; per le piattaforme di grandissime dimensioni, la Commissione interverrà per potenziare la vigilanza e l’applicazione delle norme.

 

Fonte: sito Ufficiale dell’Unione Europea

Il Digital Markets Act (DMA) stabilisce una serie di criteri oggettivi ben definiti per qualificare una grande piattaforma online come un cosiddetto “gatekeeper”. Ciò consente al DMA di rimanere ben mirato al problema che intende affrontare per quanto riguarda le grandi piattaforme online sistemiche.

Questi criteri saranno soddisfatti se un’azienda:

  • ha una forte posizione economica, un impatto significativo sul mercato interno ed è attiva in più paesi dell’UE
  • ha una forte posizione di intermediazione, nel senso che collega una vasta base di utenti a un gran numero di imprese
  • ha (o sta per avere) una posizione radicata e durevole nel mercato, nel senso che è stabile nel tempo

 

Obiettivi in generale:

  • Gli utenti commerciali che dipendono dagli intermediari per offrire i propri servizi nel mercato unico avranno un ambiente imprenditoriale più equo.
  • Gli innovatori e le start-up tecnologiche avranno nuove opportunità per competere e innovare nell’ambiente delle piattaforme online senza dover rispettare termini e condizioni sleali che ne limitano lo sviluppo.
  • I consumatori avranno maggiori e migliori servizi tra cui scegliere, maggiori opportunità di cambiare fornitore se lo desiderano, accesso diretto ai servizi e prezzi più equi.
  • I gatekeeper manterranno tutte le opportunità per innovare e offrire nuovi servizi. Semplicemente non saranno autorizzati a utilizzare pratiche sleali nei confronti degli utenti aziendali e dei clienti che dipendono da loro per ottenere un vantaggio indebito.

Obiettivi per le aziende:

  • Consentirà alle aziende di avere accesso a maggiori informazioni sulle prestazioni dei loro prodotti o servizi su piattaforme di terze parti
  • Mai più classificazioni scorrette dei servizi e dei prodotti dei gatekeeper rispetto a quelli offerti da altre aziende sulla stessa piattaforma
  • Le aziende saranno in grado di attrarre più facilmente i consumatori che non possono più essere bloccati dalle piattaforme gatekeeper
  • Le nuove regole semplificheranno la crescita e l’espansione delle piccole imprese e dei nuovi operatori, oltre a competere con le piattaforme gatekeeper.
  • Ci si può aspettare che una maggiore concorrenza porti a un maggiore potenziale di innovazione tra le piccole imprese, nonché a una migliore qualità del servizio, con conseguente aumento del benessere dei consumatori.

Valutazione del governo italiano sulle proposte dei nuovi regolamenti europei

Dossier 51: Legge sui servizi digitali – Camera dei Deputati, 12 maggio 2021 

[…] Nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo rileva che un quadro regolatorio più armonizzato tra gli Stati Membri, trasparente e prevedibile per la prestazione dei servizi intermediari dovrebbe garantire alle
imprese maggiori opportunità di accesso a nuovi mercati sfruttando i vantaggi del mercato unico.

Il Governo, inoltre, condivide l’obiettivo di assoggettare ad obblighi specifici le  piattaforme digitali, finora rimaste sostanzialmente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei.

Il nuovo regime dovrebbe altresì garantire un trattamento più equo e non discriminatorio da
parte delle piattaforme di intermediazione, le quali non di rado competono con i servizi intermediati proponendo alla clientela beni e servizi auto-prodotti. Inoltre, stabilendo un ambiente più sicuro, il DSA dovrebbe assicurare l’adozione di un sistema di tutele dei diritti
fondamentali dei cittadini e dei principi democratici che su internet fino ad ora non avevano trovato adeguato presidio sanzionatorio. Nella relazione, il Governo afferma l’intenzione di collaborare con spirito costruttivo al negoziato, rilevando come sia necessario che la nuova legge sui servizi digitali garantisca che le attività economiche online e offline siano trattate allo
stesso modo e su base paritaria, pur tenendo  comunque conto della  specifica natura del contesto online.

Il Governo infine, sottolinea l’esigenza di rafforzare il richiamo ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tra i quali richiama in particolare la tutela della proprietà intellettuale), nonché la necessità di chiarire il rapporto tra un regolamento di natura
orizzontale come il DSA e le norme settoriali di riferimento.

In definitiva, il Governo italiano esprime preliminare favore nei confronti della proposta, sensibilizzando i lavori su alcuni profili e riservandosi di rappresentare elementi puntuali una
volta che il dibattito sarà più maturo. […]